Art. 27.
(Disposizioni penali).

      1. Chiunque, avendo notizia che un reato contro la persona o contro il patrimonio sta per essere commesso, omette di informare l'autorità di pubblica sicurezza

 

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è punito, se il reato viene effettivamente commesso, con la reclusione da un mese a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.
      2. L'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità conseguenti alla denuncia di possibile reato è punita, se agevola il compimento del reato, con la reclusione da un mese a un anno e con la multa fino a 5.000 euro.
      3. Le persone fisiche a rischio che non osservano le misure protettive stabilite sono punite, se l'inosservanza agevola il compimento di reati, con la reclusione da un mese a un anno e con la multa fino a 5.000 euro.
      4. Il titolare o il legale rappresentante di un ente, di un esercizio o di un'azienda effettivamente a rischio che non osserva le misure generali di tutela di cui all'articolo 6 e i requisiti di protezione anticrimine stabiliti dall'articolo 12 è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa fino a 100.000 euro.
      5. Il lavoratore impiegato presso un ente un esercizio o un'azienda effettivamente a rischio, anche in virtù di contratto d'appalto o di contratto d'opera, che agevola con il suo comportamento attivo od omissivo, seppure non doloso, il compimento di un reato o ne rende più cospicuo ricavato è punito con la reclusione da uno a tre mesi e con la multa fino a 5.000 euro, a condizione che l'ente, l'esercizio o l'azienda gli abbia fornito norme indicanti con chiarezza il corretto comportamento da tenere.
      6. Il responsabile della sicurezza anticrimine di un ente, di un esercizio o di un'azienda a rischio che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 10 e ai requisiti di protezione anticrimine stabiliti dall'articolo 12 è punito con la reclusione da uno a tre mesi e con la multa fino a 5.000 euro.
      7. L'esercizio senza licenza delle attività di vigilanza previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a 100.000 euro.
      8. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio
 

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di attività di vigilanza, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività di vigilanza soggetta ad autorizzazione, è punita con le pene previste dal comma 7 ridotte da un terzo alla metà.
      9. Le pene di cui al comma 7 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di vigilanza previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività di vigilanza in violazione della medesima legge, dell'opera di persone prive del titolo autorizzatorio prescritto.
      10. L'agente di sicurezza che, nell'espletamento delle sue mansioni, agevola con comportamento attivo od omissivo, seppure non doloso, il compimento di un reato o ne rende più cospicuo il ricavato è punito con la reclusione da uno a tre mesi e con la multa fino a 5.000 euro, a condizione che l'istituto privato di vigilanza da cui dipende gli abbia fornito norme indicanti con chiarezza il corretto comportamento da tenere.
      11. L'esercizio senza autorizzazione dell'attività di consulente sulla sicurezza anticrimine prevista dalla presente legge è punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa fino a 20.000 euro.
      12. Chiunque vende apparati, impianti o sistemi anticrimine privi delle prescritte certificazioni è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a 10.000 euro.
      13. Le pene di cui al comma 12 si applicano anche nei confronti di chiunque produce, importa o vende apparati, impianti o sistemi anticrimine senza iscrivere il proprio nome nel registro delle imprese produttrici, importatrici o venditrici di apparati, impianti e sistemi anticrimine.
      14. L'esercizio senza autorizzazione dell'attività di installatore o manutentore di apparati, impianti e sistemi anticrimine è punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa fino a 20.000 euro.
      15. L'installatore o manutentore di apparati, impianti o sistemi anticrimine che agevola con comportamento attivo od omissivo, seppure non doloso, il compimento
 

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di un reato o ne rende più cospicuo il ricavato a causa di difettosa opera di installazione o manutenzione è punito con la reclusione da uno a tre mesi e con la multa fino a 5.000 euro.